è prevista una misura che richiama le precedenti “rottamazioni” e sanatorie.
stando alle prime indicazioni , la definizione riguarderebbe i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
il beneficio consiste nell’estinzione del debito senza corrispondere interessi e sanzioni, né interessi di mora, somme aggiuntive o aggio di riscossione, Il contribuente dovrà dunque versare solo le somme dovute a titolo di capitale
La definizione potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo.
La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
1- dell’unica rata
2- di 2 rate, anche non consecutive;
3- dell’ultima rata del piano.
sempre da questa prima bozza i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possono aderire