sono previsti 3 diversi tipi di rimborsi spese per le trasferte:
forfettario
analitico (o a piè di lista)
misto
la scelta del tipo di rimborso spesa è vincolante per l’intera trasferta
ecco quando i rimborsi spese per le TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO del dipendente (ma in Italia) sono ESENTI da TASSE e CONTRIBUTI INPS:
se il rimborso è forfettario, l’indennità corrisposta al dipendente è ESENTE se inferiore a euro 46,48 a trasferta
se il rimborso è analitico (a piè di lista), l’indennità corrisposta è ESENTE se giustificata da documenti di spesa allegati alla distinta/lista
se il rimborso è misto, (ovvero, quando le spese di vitto e/o alloggio sono rimborsate a piè di lista e, in aggiunta, viene corrisposta un’indennità forfettaria per il resto delle spese), l’indennità forfettaria corrisposta è ESENTE se di importo inferiore a 30,99 euro (in caso di rimborso a piè di lista delle sole spese di vitto o alloggio) oppure se di importo inferiore a euro 15,49 (in caso di rimborso a piè di lista sia delle spese di vitto che di alloggio)
i RIMBORSI CHILOMETRICI per le trasferte sono considerati rimborsi a piè di lista e sono ESENTI da TASSE e CONTRIBUTI INPS quando:
le trasferte sono svolte con mezzi di trasporto di proprietà del dipendente
la trasferta è fuori dal territorio comunale sede di lavoro del dipendente
il rimborso è quantificato in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle ACI