TERRENI E FABBRICATI dal 2024 CAMBIA IL CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

  • in vigore dal 1.1.2024

  • occorre distinguere tra trasferimenti riguardanti terreni agricoli, terreni edificabili, terreni lottizzati e fabbricati

  • le regole in commento (articoli 67 e 68 del Tuir) non si applicano solo alle vendite ma a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (permute, conferimenti, eccetera)

  • TERRENI AGRICOLI:

    • sempre imponibile Irpef, con la sola eccezione che NON è imponibile  Irpef solo se l’area è pervenuta al cedente per successione e, comunque, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi più di cinque anni

  • TERRENI EDIFICABILI e LOTTIZZATI:

    • sempre imponibile Irpef, anche se l’area è pervenuta al cedente per successione e, anche, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi più di cinque anni

  • FABBRICATI:

    • sempre imponibile Irpef, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi meno di cinque anni e dal 1.1.2024 anche se sono trascorsi più di 5 anni ma sull’immobile ceduto il cedente ha beneficiato del superbonus 110%