in vigore dal 1.1.2024
occorre distinguere tra trasferimenti riguardanti terreni agricoli, terreni edificabili, terreni lottizzati e fabbricati
le regole in commento (articoli 67 e 68 del Tuir) non si applicano solo alle vendite ma a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (permute, conferimenti, eccetera)
TERRENI AGRICOLI:
sempre imponibile Irpef, con la sola eccezione che NON è imponibile Irpef solo se l’area è pervenuta al cedente per successione e, comunque, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi più di cinque anni
TERRENI EDIFICABILI e LOTTIZZATI:
sempre imponibile Irpef, anche se l’area è pervenuta al cedente per successione e, anche, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi più di cinque anni
FABBRICATI:
sempre imponibile Irpef, se tra l’acquisto e la vendita sono trascorsi meno di cinque anni e dal 1.1.2024 anche se sono trascorsi più di 5 anni ma sull’immobile ceduto il cedente ha beneficiato del superbonus 110%