i redditi derivanti dalla raccolta occasionale di tartufi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali
l’imposta sostitutiva è fissata in 100 euro annui e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento
il versamento è dovuto dai soggetti in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o da altri enti competenti
l'attività è considerata occasionale se i corrispettivi derivanti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro
i proventi che rientrano nel limite dei 7.000 euro non concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona fisica
sono esentati dal pagamento dell’imposta coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per scopi di autoconsumo.