TARTUFI, RACCOLTA OCCASIONALE E IMPOSTE DOVUTE


  • i redditi derivanti dalla raccolta occasionale di tartufi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali

  • l’imposta sostitutiva è fissata in 100 euro annui e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento

  • il versamento è dovuto dai soggetti in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o da altri enti competenti

  • l'attività è considerata occasionale se i corrispettivi derivanti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro

  • i proventi che rientrano nel limite dei 7.000 euro non concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona fisica

  • sono esentati dal pagamento dell’imposta coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per scopi di autoconsumo.