Soggetti IVA, sconto sui termini di accertamento in caso di pagamenti elettronici


  • La regola: i soggetti passivi IVA titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che documentano le operazioni con fattura elettronica tramite SdI o corrispettivi telematici, e garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a €500, beneficiano della riduzione biennale dei termini di accertamento, sia IVA (art. 57 DPR 633/1972) che imposte dirette (art. 43 DPR 600/1973), che si accorciano al 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione anziché del quinto

  • Mezzi di pagamento tracciabili ammessi: bonifico bancario/postale, carta di credito, assegno bancario/circolare/postale, ricevuta bancaria (RIBA) e Mav; anche un solo pagamento in contanti o con mezzo diverso, sopra i €500, compromette l'accesso al regime

  • Come comunicare il beneficio: per il periodo d'imposta 2025 occorre barrare l'apposita casella — rigo RS136 del Modello Redditi 2026 PF o SP, oppure rigo RS269 del Modello Redditi 2026 SC; l'omessa comunicazione rende inapplicabile la riduzione anche in presenza dei requisiti sostanziali

  • Casi particolari - FORFETTARI: la riduzione spetta anche se si ricevono fatture cartacee da un contribuente forfettario o da un soggetto UE; i forfettari stessi, essendo soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica, rientrano di diritto nell'agevolazione purché garantiscano la tracciabilità e barrino il rigo RS136