SANZIONI PER I DATORI CHE PAGANO LE BUSTE PAGA IN CONTANTI


  • Inapplicabilità del cumulo giuridico: non è ammesso. Questo significa che, in presenza di più erogazioni in contanti, le sanzioni non possono essere ricondotte a un'unica sanzione maggiorata (fino al triplo), ma rimangono distinte per ogni condotta

  • Calcolo basato sulle mensilità: seguendo l'orientamento già espresso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 5828/2018), la sanzione deve essere calcolata in base al numero di mensilità in cui si è verificata la violazione. Il numero di lavoratori coinvolti non rileva ai fini del moltiplicatore; ciò che conta è la frequenza temporale dell'illecito.

  • Esempio di calcolo: Se la violazione (pagamento in contanti) si protrae per due mensilità, anche se coinvolge più lavoratori, la sanzione sarà pari a 1.666,67 euro x 2. La cifra di 1.666,67 euro rappresenta la misura ridotta (un terzo del massimo di 5.000 euro) prevista dall'art. 16 della Legge 689/1981, dato che per questa fattispecie non è ammesso il provvedimento di diffida.