un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica molto diffusa
il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura
nel caso specifico:
1- il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
2- è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
3- è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
4- il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass
viene chiesto se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso
con la risposta Agenzia entrate chiarisce che affinché un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:
1- riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
2- essere separato dal compenso in fattura;
3- essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.
nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.). Quindi il rimborso chilometrico concorre al reddito