RIMBORSO CHILOMETRICO AL PROFESSIONISTA


  • un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica molto diffusa

  • il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura

  • nel caso specifico:

1- il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;

2- è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;

3- è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;

4- il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass


  • viene chiesto se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso

  • con la risposta Agenzia entrate chiarisce che affinché un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:

1- riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;

2- essere separato dal compenso in fattura;

3- essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.


  • nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.). Quindi il rimborso chilometrico concorre al reddito