il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta (tipicamente bonus edilizi superbonus 110%) da parte di esercenti arti e professioni ha subito una radicale inversione di rotta
L’Agenzia delle Entrate, con 2 recenti documenti di prassi ha specificato come si è passati dalla totale irrilevanza fiscale a una piena imponibilità
Fino alla fine del 2023 non generava reddito imponibile nelle nuove risoluzioni l’agenzia entrate afferma che l’acquisto di crediti fiscali da parte del professionista rientra ora nella sfera dell’attività professionale, attraendo a tassazione i relativi flussi economici.
L’Agenzia non tassa il “differenziale” in sé nel momento in cui matura, ma scompone l’operazione in 2 fasi distinte, applicando rigorosamente il principio di cassa:
1- il corrispettivo pagato per l’acquisto del credito è considerato una spesa deducibile (inerente all’esercizio dell’attività) nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo pagamento al cedente (criterio di cassa);
2- l’intero valore nominale del credito costituisce un componente positivo di reddito nel momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione tramite modello F24
L’Agenzia individua una distinzione netta basata sulla data di acquisto del credito:
1- per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la vecchia disciplina (risposta n. 472/E/2023) con conseguente irrilevanza fiscale (sia dal lato costo, sia dal lato provento);
2- per i crediti acquistati dall’1 gennaio 2024, si applica integralmente il nuovo regime, con conseguente deduzione del costo nell’anno di acquisto e tassazione del valore nominale nell’anno di utilizzo.