capita spesso che presso i locali dello studio lavorano più professionisti che non formano un’associazione professionale, bensì esercitano l’attività professionale ciascuno con la propria partita IVA
le spese comuni dello studio sono sostenute da un solo professionista che poi le riaddebita pro quota agli altri professionisti, sulla base di accordi interni
Per quanto riguarda le imposte sul reddito:
1- dal lato del professionista che sostiene le spese comuni di studio e le riaddebita, il nuovo art. 54, comma 2, lett. c), TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi;
2- dal lato del professionista destinatario del riaddebito, il nuovo art. 54-ter, TUIR, secondo cui, generalmente, le spese comuni riaddebitate non sono deducibili dal reddito professionale.
il riaddebito non assume rilevanza né quale componente positivo di reddito, né quale componente negativo di reddito. Non costituendo compenso professionale, le somme riaddebitate non devono essere assoggettate, come in passato, alla ritenuta d’acconto del 20%
Resta salva la deducibilità della parte di spesa rimasta carico del professionista e dunque non riaddebitata, riferibile a beni e/o servizi utilizzati dallo stesso per l’esercizio della propria attività
Sotto il profilo dell’IVA il riaddebito delle spese comuni dello studio da parte del professionista deve essere certificato con emissione di fattura
l’Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che l’importo riaddebitato va assoggettato a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, indipendentemente dal trattamento subito a monte
il rapporto che si instaura tra il professionista intestatario delle spese e i professionisti destinatari del riaddebito non è qualificabile come un mandato senza rappresentanza; invece, il riaddebito delle spese in esame va considerato un importo relativo alla fornitura di una prestazione complessa che sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%