L'importo massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva è fissato in 5.000 euro lordi annui — soglia elevata dai 3.000 euro precedenti per effetto della Legge di Bilancio 2026
Il limite è riferito a ciascun lavoratore per singolo periodo d'imposta e costituisce il tetto oltre il quale non può operare il regime sostitutivo dell'1%
A differenza di quanto accade per i fringe benefit dove il superamento della soglia di esenzione comporta la tassazione integrale dell'intero importo erogato,la soglia dei 5.000 euro opera come una franchigia: i primi 5.000 euro restano detassati, mentre la sola quota eccedente confluisce nella tassazione ordinaria.
Un premio di 6.000 euro erogato come fringe benefit sopra-soglia comporterebbe la tassazione ordinaria di tutti i 6.000 euro; lo stesso premio, qualificato come premio di risultato, vedrebbe i primi 5.000 euro assoggettati a imposta sostitutiva dell'1% e soltanto i 1.000 euro eccedenti tassati con IRPEF e addizionali. Il vantaggio fiscale resta, pertanto, pienamente operativo anche oltre soglia, ancorché limitato alla quota agevolabile