PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI


  • La Legge di bilancio 2026 ha modificato la disciplina della tassazione delle plusvalenze patrimoniali

  • le plusvalenze, diverse da quelle realizzate su partecipazioni che beneficiano del regime di esenzione PEX , concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui sono realizzate, senza possibilità di differimento

  • nella formulazione antecedente, al ricorrere di determinati requisiti temporali di possesso (tre anni), c’era la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze in un massimo di cinque esercizi, introducendo un meccanismo di attenuazione dell’impatto fiscale nel periodo di realizzo

  • Si mantiene tuttavia un regime di favore limitato a due specifiche fattispecie

  • La prima riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d’azienda, a condizione che l’azienda o il ramo siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, con possibilità di rateizzare fino massimo di 5 esercizi

  • La seconda eccezione concerne invece esclusivamente le società sportive professionistiche