l’agevolazione spetta a chi:
percepisce la NASPI o ne ha diritto ma ancora non ne ha fatto domanda
avviare un’attività lavorativa autonoma o impresa individuale;
sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI
l’agevolazione consiste:
nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo spettante e non ancora erogato
per ottenere l’anticipazione della NASPI occorre:
presentare la domanda in via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di naspi se l’attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto al naspi
quando l’anticipazione deve essere restituita per intero:
nel caso di nuova occupazione con contratto da lavoratore dipendente che sia stato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione