Unioncamere ha predisposto e diffuso un documento con le prime indicazioni operative per supportare le imprese e gli operatori. unioncamere
Secondo le nuove disposizioni, l’obbligo di comunicare un domicilio digitale personale al Registro delle Imprese non ricade più su tutti gli amministratori societari, ma sono obbligati soltanto l’amministratore unico, l’amministratore delegato e, in assenza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)
l’adempimento riguarda le società di capitali, le società cooperative e le società consortili
un aspetto importante precisato dalla norma riguarda l’univocità dell’indirizzo PEC. Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa di cui fa parte
il termine ultimo per comunicare il domicilio digitale al Registro delle Imprese è fissato al 31 dicembre 2025 per gli amministratori che risultano in carica al 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del decreto)
chi non adempie all’obbligo entro i termini previsti è soggetto a sanzioni che può variare da 206 a 2.064 euro