Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio
relativamente all'ambito soggettivo di applicazione, sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi
relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025.
la comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria
relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società l’amministratore può:
1- indicare il proprio domicilio digitale personale;
2- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società
3- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società
4- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica (stessa PEC della società)