OMAGGI NATALIZI


  • La deducibilità delle spese sostenute da professionisti e imprese per la concessione di omaggi natalizi è soggetta a specifiche regole

  • Le spese sostenute per l'acquisto di omaggi da concedere ai clienti, sono qualificabili come spese di rappresentanza, l'elemento essenziale che caratterizza le spese di rappresentanza, è la mancanza di un corrispettivo da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati

  • I beni omaggiati, se di modico valore, ossia di valore unitario non superiore a 50 euro, sono integralmente deducibili. Diversamente, la deducibilità delle spese sostenute è commisurata all'ammontare dei ricavi 

  • che qualora l'omaggio natalizio sia composto da più beni, il valore-soglia di 50 euro dev'essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono

  • la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, è ammessa solo se dette spese sono sostenute con metodi di pagamento tracciabili

  • La deducibilità degli omaggi è ammessa anche agli esercenti arti e professioni , che ammette la deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell'1% dei compensi percepiti

  • Gli omaggi natalizi possono essere concessi dalle imprese anche ai dipendenti, non sono qualificabili come spese di rappresentanza, bensì come spese deducibili dal reddito d'impresa assimilate alle spese per prestazioni lavoro dipendente

  • Dal punto di vista del lavoratore rientrano nel novero del reddito di lavoro dipendente con una soglia d'esenzione dall'imposizione fiscale dei benefit ricevuti dal lavoratore entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli).