occorre distinguere tra beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e beni che, invece, non rientrano in tale attività
per quanto riguarda i beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall’impresa erogante stessa, i costi sostenuti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, OVVERO:
la deduzione è completa per un valore unitario non superiore a 50 euro, in caso di valore superiore a 50 euro occorre applicare i limiti di deducibilità collegati ai ricavi o proventi, importo massimo deducibile 1,5% dei ricavi , con tetto massimo di 150.000€
ai fini Iva, la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile Iva, indipendentemente dal costo unitario, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta
nel secondo caso, beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa:
la deduzione è completa per un valore unitario non superiore a 50 euro, in caso di valore superiore a 50 euro occorre applicare i limiti di deducibilità collegati ai ricavi o proventi, importo massimo deducibile 1,5% dei ricavi , con tetto massimo di 150.000€
ai fini Iva, la detraibilità dell’imposta sull’acquisto dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il costo del singolo bene non supera i 50 euro. Inoltre, non costituisce cessione di beni, la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività d’impresa di costo unitario non superiore a 50 €, per i quali all’acquisto non è stata detratta l’IVA
Quindi:
1- beni di costo unitario superiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva);
2- per i beni di costo unitario inferiore ai 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).