divieto di utilizzo in compensazione dei crediti tramite modello F24 qualora il contribuente presenti carichi erariali affidati alla riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro
a condizione che tali debiti siano scaduti, non rateizzati né sospesi a livello amministrativo o giudiziale, quindi il blocco scatta solo se il termine di pagamento è decorso e non risultano attivi provvedimenti di sospensione o piani di rateazione
un meccanismo che opera in modo automatico e prescinde dalla natura o dall’entità dei crediti disponibili
la compensazione resta infatti preclusa fino a quando l’esposizione debitoria non rientra sotto la citata soglia dei 50.000
esclusi dal blocco i crediti contributivi, in particolare quelli verso INPS e INAIL, che possono quindi continuare a essere compensati anche in presenza di ruoli erariali superiori alla soglia di cui si è detto