la rideterminazione è ammessa soltanto per le imprese in contabilità ordinaria e per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023
la rideterminazione può essere effettuato mediante l’eliminazione di esistenze iniziali in quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure con l’iscrizione delle quantità delle esistenze iniziali in passato omesse:
nel primo caso (eliminazione delle esistenze iniziali), essendo presunta la cessione di beni “in nero”, è dovuta sia l’Iva che l’imposta sostitutiva di Ires/Irpef e Irap del 18%
nel secondo caso, invece, in cui sia necessario un incremento delle rimanenze, si ritiene che la violazione sia connessa alla mancata contabilizzazione di acquisti, che quindi non sono confluiti tra le rimanenze di magazzino: per cui è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%, ma non l’Iva
i passaggi da seguire per la rideterminazione sono:
per la sola eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, in primo luogo, va effettuato il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con decreto dirigenziale che sarà emanato
deve essere poi determinata anche l’imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap, pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini della determinazione dell’imponibile Iva e il valore eliminato
la rideterminazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e le imposte dovranno essere versate in due rate di pari importo: la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative allo stesso periodo e la seconda entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto relativa al periodo d’imposta successivo
da un punto di vista contabile, il minor valore delle rimanenze dovrà essere rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2023, seguendo le indicazioni del principio contabile Oic 29: la correzione va contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto, imputando generalmente la rettifica agli utili portati a nuovo. Il patrimonio netto dovrà essere quindi ridotto, movimentando in contropartita il conto dell’attivo dedicato, appunto, alle rimanenze.