LEGGE DI BILANCIO AGEVOLAZIONE LAVORO DIPENDENTE

  • alcuni elementi retributivi connessi al lavoro notturno, festivo e su turni saranno oggetto di un trattamento fiscale di favore per il lavoratore

  • la nuova legge di bilancio prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% dell'ammontare delle erogazioni per lavoro dipendente relative a:


1- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; la norma richiama espressamente le definizioni di “lavoratore notturno” e “periodo notturno” contenute nel D.Lgs. 66/2003, oltre che la necessità che tali maggiorazioni siano riconosciute in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

2- maggiorazioni e indennità per il lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale; in tal caso il riferimento è ai giorni festivi e ai giorni di riposo “come individuati dai CCNL”;

3- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni; anche in questo caso, maggiorazioni ed emolumenti devono essere previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

  • la natura sostitutiva dell'imposta fa si che  le erogazioni non si cumulano con il reddito ordinario ai fini dell'IRPEF, la quale sarà, quindi, calcolata su un imponibile inferiore.

  • La disposizione si applica ai lavoratori del settore privato.Requisito essenziale è che il beneficiario abbia percepito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

  • Le somme sono assoggettabili all'imposta sostitutiva nel limite di 1.500 euro annui.

  • Sono, poi, esclusi dal perimetro della norma i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, destinatari, anche per l'anno 2026 (sebbene fino al 30 settembre), del trattamento integrativo già riconosciuto negli ultimi anni per il lavoro notturno e straordinario