Possono beneficiare della rivalutazione:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
Il regime consente a detti soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa
Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:
- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
Per avvalersi della rivalutazione per il 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data dell'1.1.2024. Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà entro il 30 giugno 2024 che:
- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.