L'obbligo e la sanzione: prima di ogni prestazione del lavoratore intermittente (o di un ciclo integrato fino a 30 giorni), il datore deve effettuare una comunicazione preventiva online, via PEC o SMS; la mancata comunicazione comporta una sanzione da €400 a €2.400 per lavoratore, in concreto €800 (non soggetta a diffida), con esempio pratico di €1.600 per due camerieri non comunicati
Le condizioni per l'utilizzo legittimo: il contratto a chiamata (art. 13 Dlgs 81/2015) richiede condizioni oggettive (esigenze individuate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, attività rientranti nell'elenco del RD 2657/1923) o soggettive (età inferiore a 24 anni, con prestazioni entro i 25 anni, oppure età superiore a 55 anni), tra loro alternative
Divieti di utilizzo: il lavoro intermittente è vietato in assenza di valutazione dei rischi, per sostituire lavoratori in sciopero, o presso unità produttive con licenziamenti collettivi o cassa integrazione nei sei mesi precedenti sulle stesse mansioni — la violazione comporta anche qui la trasformazione in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato