ENTI DEL TERZO SETTORE, OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI



  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, DEVONO nominare l’organo di controllo quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

  • non selezionata

    totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 110.000 euro;

  • non selezionata

    ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

  • non selezionata

    dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.


  • mentre, DEVONO dotarsi della revisione legale dei conti, oltre alla nomina dell’organo di controllo, quando siano superati per 2 esercizi consecutivi di 2 dei seguenti limiti:

  • non selezionata

    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

  • non selezionata

    ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

  • non selezionata

    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

  • l’organo di revisione legale dei conti deve essere costituito da revisori legali dei conti o da società di revisione iscritti nel registro tenuto presso il Mef.