entro il 29 settembre 2025 dovranno infatti essere trasmessi all’ENEA i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione con risparmio energetico
a differenza di quanto avveniva negli anni passati, non è scattato entro novanta giorni dal termine dei lavori, ma è stato posticipato in virtù della messa online tardiva dei portali dedicati, attivati solo il 30 giugno 2025
a beneficiare di questo slittamento sono i contribuenti che hanno chiuso i cantieri tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, nonché coloro che avevano completato gli interventi già nel 2024, ma hanno sostenuto spese detraibili nel 2025
il 29 settembre costituisce dunque una sorta di “finestra unica” per tutte queste situazioni, destinata a concentrare un alto numero di invii.
nel caso dell’ecobonus, la comunicazione all’ENEA costituisce un requisito sostanziale: la sua omissione può comportare la perdita del diritto alla detrazione, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate
diversa è la disciplina del bonus casa. In questo caso la trasmissione dei dati ha esclusivamente finalità statistiche e la sua mancanza non pregiudica la detrazione spettante