ENEA - ECOBONUS E BONUS CASA


  • entro il 29 settembre 2025 dovranno infatti essere trasmessi all’ENEA i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione con risparmio energetico

  • a differenza di quanto avveniva negli anni passati, non è scattato entro novanta giorni dal termine dei lavori, ma è stato posticipato in virtù della messa online tardiva dei portali dedicati, attivati solo il 30 giugno 2025

  • a beneficiare di questo slittamento sono i contribuenti che hanno chiuso i cantieri tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, nonché coloro che avevano completato gli interventi già nel 2024, ma hanno sostenuto spese detraibili nel 2025

  • il 29 settembre costituisce dunque una sorta di “finestra unica” per tutte queste situazioni, destinata a concentrare un alto numero di invii.

  • nel caso dell’ecobonus, la comunicazione all’ENEA costituisce un requisito sostanziale: la sua omissione può comportare la perdita del diritto alla detrazione, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate

  • diversa è la disciplina del bonus casa. In questo caso la trasmissione dei dati ha esclusivamente finalità statistiche e la sua mancanza non pregiudica la detrazione spettante