in caso di acquisizione dell’immobile per successione le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”
l’agevolazione spetta, in pratica, a chi può disporre dell’immobile, anche se non lo utilizza come propria abitazione principale. Inoltre, la condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione
se l’erede affitta parte dell’immobile oggetto dell’agevolazione NON potrà fruire delle rate di detrazione in riferimento all’anno in cui non detiene il bene direttamente
rispettati i requisiti sopra indicati, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce agli eredi, in quanto è applicabile la regola generale in base alla quale bisogna individuare il contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno