questo il link — FAQ Concordato
in tutto per adesso sono 13 ma quella più INTERESSANTE è la n. 5 che parla della quota di reddito da assoggettare a tassazione ordinaria (e non a imposta sostitutiva)
in particolare, dalla FAQ n. 5 emerge che: le rettifiche operate al reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate (rettifiche di cui agli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024) rientrano nella parte di reddito assoggettato a tassazione ordinaria, poiché l’imposta sostitutiva si applica solamente sulla parte eccedente il reddito 2023, ma senza tener conto di dette rettifiche dovute a componenti straordinari di reddito!!!