BONUS EDILIZI E BONIFICO ERRATO


  • come più volte affermato dall’Agenzia delle Entrate, quando nell’apposito bonifico dedicato (“bonifico parlante”) è stato riportato, per errore materiale, il riferimento normativo della detrazione per la riqualificazione energetica, anziché quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o viceversa, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente. L’errore commesso, infatti, non pregiudica l’obbligo della banca (o di Poste italiane S.p.A.) di applicare nei confronti del beneficiario del pagamento la ritenuta d’acconto pari, dal 1° marzo 2024, all’11%

  • se non è stato fatto un “bonifico parlante” l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, ma è necessario che il contribuente ottenga dal fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi la ricezione delle somme e la loro inclusione nella contabilità aziendale ai fini della determinazione del reddito