BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE, TAGLI DRASTICI ALL’AGEVOLAZIONE

  • alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 si applicano le seguenti novità:

  1. il bonus del 75% agevola solo gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non più agevolati gli infissi)

  2. non sono più agevolati gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche

  3. il rispetto dei requisiti tecnici deve risultare da un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati

  • dal 1° gennaio 2024 si applicano le seguenti novità:

1. il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura. Tuttavia, la cessione e lo sconto rimangono possibili anche per le spese sostenute dal 2024 da:

a) condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a patto che il contribuente rispetti questi tre requisiti:

  • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

  • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente c’è una persona con disabilità accertata in base all’articolo 3 della legge 104/1992.

  • entrambe le “STRETTE” sopra riportate (spese dal 30.12.2023 e spese 2024)  non si applicano agli interventi di abbattimento di barriere architettoniche per i quali entro il 29 dicembre 2023 il committente abbia in qualche modo prenotato la vecchia versione dell’agevolazione. In particolare, è necessario che entro il 29 dicembre:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario);

b) per gli interventi per i quali non è richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; in alternativa, se i lavori non sono ancora iniziati, «sia già stato stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo».