l’agevolazione spetta all’azienda che assume soggetti beneficiari di ADI (Assegno Di Inclusione) oppure di SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro)
l’agevolazione spetta per lavoratori beneficiari (quindi, che percepiscono) il SFL o l’ADI, e non anche ai soggetti che hanno inoltrato istanza ma ancora non l’abbiano percepita
per contratti a tempo indeterminato (full time oppure part time), per contratti di apprendistato, per contratti a termine oppure per trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine
ammontare AGEVOLAZIONE e durata:
al 100% dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro per 12 mesi (massimo euro 8.000 euro l’anno) per contratti a tempo indeterminato o apprendistato
al 50% dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro per 12 mesi (massimo euro 4.000 euro l’anno) per contratti a tempo determinato
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, agevolazione massimo per 24 mesi compreso i precedenti periodi di esonero. Contributo pari al 100% dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro dovuti dal datore di lavoro per 12 mesi (massimo euro 8.000 euro l’anno) a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato
non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL
CONDIZIONI DI ACCESSO:
DURC regolare
condizioni e principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015
rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”
il datore di lavoro deve inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
la circolare Inps n. 111 del 29 dicembre 2023, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative