l’agevolazione spetta all’azienda che assume soggetti DISABILI a tempo indeterminato oppure trasforma a tempo indeterminato dei rapporti a termine e in certi casi anche per assunzioni a termine, comunque, a prescindere dall’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999
ammontare AGEVOLAZIONE e durata:
al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (la durata del beneficio per contratti a tempo indeterminato è 36 mesi);
al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (la durata del beneficio per contratti a tempo indeterminato è 36 mesi);
al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (la durata beneficio per contratti a tempo indeterminato è 60 mesi; per contratti a tempo determinato non inferiori a 12 mesi, il beneficio dura per tutta la durata del contratto)
CONDIZIONI DI ACCESSO:
DURC regolare
condizioni e principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015