ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO, ATTENZIONE POTREBBERO TORNARE


  • il redditometro è la determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di un campione di nuclei familiari (11 tipologie) distribuiti sulle varie aree (5) del territorio nazionale, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute, risultanti dall’Anagrafe tributaria

  • si imputano al contribuente anche le spese che risultano sostenute dai familiari fiscalmente a carico

  • non si considerano invece i costi relativi «esclusivamente ed effettivamente» all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, a condizione che ciò risulti debitamente comprovato

  • la normativa del redditometro prevede un doppio contraddittorio con il contribuente, la prima (fase istruttoria), al fine di reperire le informazioni utili alla formazione dell’atto di accertamento, e la seconda per formare l’avvio della procedura di accertamento con adesione

  • è prevista la prova contraria che deve dare il contribuente. Quindi questi deve dimostrare con documentazione che:

a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli relativi al periodo d’imposta accertato o con redditi esenti, soggetti a ritenuta d’imposta o comunque legalmente non imponibili

b) la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso

c) le spese effettivamente sostenute sono di ammontare diverso da quello attribuito

d) la quota di risparmio utilizzata per finanziare per consumi e investimenti si è formata in anni precedenti

  • per adesso il provvedimento è sospeso ma il Ministro dell’Economia ha dichiarato che stanno lavorando ad un nuovo provvedimento di prossima emanazione