730, PARTICOLARI SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI


  1. SPESE FUNEBRI:

  • si detrae il 19% delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta

  • limite massimo di spesa riconosciuto euro 1.550,00 per ciascun decesso (quindi, massimo beneficio fiscale pari a euro 294,50)

  • sono escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte 

  1. SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE (es. badanti):

  • in casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

  • sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che:

  • necessitano di sorveglianza continuativa 

  • non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività (assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti)

  • a per spese sostenute per familiari NON a carico

  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000

  • limite massimo di spesa riconosciuto euro 2.100,00 per ciascun soggetto non autosufficiente (quindi, massimo beneficio fiscale pari a euro 399,00

  1. SPESE PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CONSORZIO DI BONIFICA:

  • la spesa è DEDUCIBILE (quindi riduce il reddito imponibile dell’anno)

  • la deduzione non è ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca

  1. SPESE MEDICHE e DI ASSISTENZA PER PERSONE CON DISABILITA’

  • sono interamente deducibili dal reddito complessivo (e non detraibili al 19%), quindi il beneficio fiscale è maggiore

  • le spese deducibili sono:

  1. quelle mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali)

  2. quelle di assistenza specifica (esempio quelle della Casa di Riposo)

  • le spese DEVONO essere sostenute dai disabili con grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati disabili:

  1. coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (è sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1)

  2. coloro che hanno ottenuto da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra (sempre nelle ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento)

  • trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento

  • le spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico