30.6.2024, OBBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2023


  • l’obbligo riguarda le associazioni, le fondazioni, le Onlus e tutte le ditte individuali e le società iscritte al Registro Imprese

  • l’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro

  • il riferimento è l’esercizio finanziario precedente, cioè il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023

  • i soggetti obbligati che hanno superato il limite indicato devono pubblicare le informazioni richieste, entro il 1° luglio 2024 (la scadenza è fissata al 30 giugno 2024 ma quest’anno è domenica)

  • ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario 2023 e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione

  • le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

  • denominazione del soggetto erogante;

  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);

  • data di incasso;

  • causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)

  • le informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale” 

  • la circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina facebook dell’ente

  • qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce

  • è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro